Aumentato a dieci anni il termine di prescrizione delle polizze assicurative dormienti

Cosa cambia con il Secondo Decreto Sviluppo (D.L. n. 179/2012)

 

Finalmente la battaglia di A.E.C.I. condivisa anche da altre associazioni di consumatori ha portato delle importanti novità in materia di polizze dormienti: il Consiglio dei Ministri, con il secondo Decreto Sviluppo (D.L. n. 179/2012) ha difatti riportato da 2 a 10 anni il termine di prescrizione delle polizze vita “dormienti”.

Il suddetto termine era stato ridotto a 2 anni con la Legge n.166/2008 ma, a detta dello stesso Governo in un recente comunicato, si è rilevato del tutto insufficiente al fine di garantire la possibilità di riscatto della polizza, soprattutto in caso di morte dell’intestatario.

Il decreto stabilisce che “al fine di superare possibili disparità di trattamento tra i consumatori nel settore delle polizze vita, il co.2 dell’art. 2952 c.c. è così sostituito: gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono il dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”.

Il ritorno del termine di prescrizione a 10 anni dovrebbe dare maggiore tranquillità a tutti coloro che fino ad ora avevano visto sfumare la possibilità di riscatto della propria polizza vita.

Intanto si rimane in attesa di conoscere le istruzioni per la richiesta di eventuale rimborso delle polizze cadute in prescrizione per effetto della normativa precedente.

In breve, riassumendo dal Decreto Legge n. 179 del 18/10/2012:

Il Governo Monti all'interno del Decreto Legge, modificando l'articolo 2952 c.c.,  ha stabilito  che il termine per la prescrizione dei diritti derivanti dai contratti di assicurazione, e perciò anche delle polizze vita, passa da 2 a 10 anni.

Il provvedimento è entrato in vigore il 20/10/2012 e dunque:

- tutto ciò che si è prescritto entro il 19/10/2012 rimane prescritto nel termine di 2 anni;

- mentre tutto ciò che si sarebbe dovuto prescrivere dal 20/10/2012 si prescrive in 10 anni.

Pertanto le polizze per le quali i diritti maturati (data scadenza, data sinistro)  o l'ultima richiesta di liquidazione giunta alla compagnia assicurativa sono datati:

- fino al 19/10/2010 si prescrivono in 2 anni

- a partire dal 20/10/2010 si prescrivono in 10 anni

 

 

15/11/2012

Fonte:

http://www.reteingegneri.it

 

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