Il leasing: panoramica, tipologie, vantaggi svantaggi - Parte 1

Fra i contratti atipici di natura finanziaria, il leasing è forse il più importante e diffuso. Nato nel mondo bancario anglosassone diverse decine di anni fa, ormai è divenuto frequentissimo anche in Italia e nel resto del mondo.

Si è anche cercato di dare al leasing un corrispondente terminologico italiano (locazione finanziaria, date le similitudini con l’ordinario contratto di affitto), ma non c’è dubbio che la parola originale continui ad essere più immediata e diffusa.

In qualità di negozio giuridico atipico, e dunque non regolato da alcuna legge del codice civile, le caratteristiche di un contratto di leasing sono determinate dalla prassi diffusa internazionalmente.

In realtà esistono due tipologie di leasing: quello operativo e quello finanziario.
Nel leasing operativo entrano in gioco solamente due soggetti: il proprietario di un bene (futuro locatore) e colui – imprenditore o privato cittadino – che intende utilizzarlo ma non vuole o non ha i mezzi per acquistarlo (futuro locatario).


Così, le parti si accordano affinché si instauri un rapporto di locazioni finanziaria: il bene è preso in consegna e utilizzato per i suoi scopi dal locatario per un certo periodo di tempo, durante il quale egli verserà dei canoni al locatore; spesso è concordato anche un maxicanone iniziale.

Alla scadenza si possono configurare tre possibilità: il bene può essere riconsegnato al proprietario, oppure può sorgere un nuovo contratto di leasing. Ma la soluzione più comune è il riscatto, con il quale il locatario paga un canone finale (solitamente di valore irrisorio) e diviene definitivamente proprietario del bene.

Al contrario del leasing operativoil leasing finanziario si presenta come un rapporto trilaterale: fra l’originale proprietario e il futuro utilizzatore del bene si frappone un soggetto specializzato in questa tipologia di contratti (una banca, un intermediario finanziario…) cui il futuro locatario si rivolge.

L’intermediario provvede dunque ad acquistare il bene dal titolare originario e a consentirne l’utilizzo al cliente in cambio del consueto versamento dei canoni. Anche qui, solitamente, il rapporto fra le parti si conclude con il riscatto.

Dato che il riscatto è proprio di gran lunga lo sbocco più comune di ogni contratto di leasing, è evidente la differenza con una normale locazione, in cui alla fine il bene è restituito al mittente.

Ma c’è anche un’altra differenza: in genere nel leasing i rischi e i benefici legati al possesso del bene ricadono sul locatario, anziché sul locatore (al contrario di quanto avviene nella comune locazione). I lavori di manutenzione, per esempio, sono pagati dall’utilizzatore.

Allo stesso tempo, però, molti possono trovare conveniente ricorrere al leasing piuttosto che ad una normale compravendita, magari come soluzione per far fronte alla mancanza di liquidità immediata.

In pratica, con il leasing si segue una strada un po’ tortuosa non solo per utilizzare ma anche per divenire proprietari del bene in questione.

In questo senso, esso costituisce a tutti gli effetti una forma di finanziamento: tanto è vero che nei canoni versati si distingue una quota capitale (riferita al valore del bene) e una quota interessi (la remunerazione a favore del locatore per il finanziamento concesso indirettamente).

Qualunque bene può essere oggetto di leasing: solitamente si tratta di un veicolo, un fabbricato o un macchinario industriale, ma la cronaca racconta anche di pezzi di arredamento o persino di gioielli e vestiti da sposa.

 

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30/03/2009

Fonte: http://www.cercageometra.it

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