Il provvedimento che approva il progetto è legittimo anche se l'ingegnere che ha sottoscritto il progetto è un dipendente comunale in aspettativa

Il fatto che il progetto sia stato sottoscritto da un soggetto che, pur essendo iscritto all'albo degli ingegneri, è dipendente in aspettativa dell'Amministrazione comunale non si traduce in un vizio di legittimità degli atti amministrativi con i quali è stato approvato il progetto, ma rileva semmai sul piano della responsabilità disciplinare all’interno del rapporto di pubblico impiego.

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, Sede di Trento, sentenza n.164 del 24/05/2012

 

Relatore :

Lorenzo Stevanato

Presidente :

Armando Pozzi

Oggetto:

giudizio --> impugnazione --> controinteressato/cointeressato --> programma integrato di intervento

Sintesi:

Il fatto che il controinteressato abbia ceduto in corso di causa ad altro soggetto l'area oggetto del programma integrato di intervento impugnato non fa venir meno la sua legittimazione passiva, posto che il controinteressato è tale in quanto riceva un vantaggio diretto e immediato dal provvedimento, nel momento in cui esso viene impugnato.

Oggetto:

giudizio --> legittimazione attiva --> programma integrato di intervento

Sintesi:

Gli albergatori locali sono legittimati ad impugnare un programma integrato di intervento, poiché, tenendo conto dell'attività economica da essi svolta, il provvedimento di approvazione lede una serie di posizioni giuridiche soggettive differenziate (sotto una pluralità di aspetti astrattamente rilevanti: viabilità, servizi pubblici, modifica di flussi turistici) atta a qualificare e differenziare la loro sfera rispetto alla collettività indistinta.

Estratto:

« Ciò premesso, e procedendo da quest’ultima eccezione, il Collegio rileva che essa non è fondata, in quanto la sig.ra Vettorazzi era ancora proprietaria del terreno, nel momento in cui è stato proposto il ricorso e quindi non può essere negata la sua originaria posizione di controinteressata, mentre le vicende successive alla proposizione del ricorso non rilevano, in quanto il controinteressato è tale in quanto riceva un vantaggio diretto e immediato dal provvedimento, nel momento in cui esso viene impugnato. Preliminarmente, va poi riconosciuto l’interesse delle parti ricorrenti, associazione di albergatori e consorzio, nonché dei singoli albergatori, in base al principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa in tema di piani urbanistici, secondo cui la posizione legittimante postula una situazione di stabile collegamento con la zona interessata dall'attività pianificatoria. Questa è appunto la situazione degli albergatori locali, nei cui confronti – per l’attività economica da essi svolta – emerge una specifica lesione di posizioni giuridiche soggettive differenziate (sotto una pluralità di aspetti astrattamente rilevanti: viabilità, servizi pubblici, modifica di flussi turistici) atta a qualificare e differenziare la loro sfera rispetto alla collettività indistinta (cfr., ad es.: Consiglio di Stato, sez. IV, 14 gennaio 2011, n. 183; id., 4 marzo 2003, n. 1191; id., 5 febbraio 1998, n. 207). »

 

Oggetto:

pianificazione --> piani urbanistici attuativi --> programma integrato di intervento

Sintesi:

Il programma integrato di intervento si inquadra nel concetto dell’amministrazione polifunzionale per accordi e della legislazione diretta a semplificare i procedimenti di pianificazione urbanistica, mediante l'integrazione del pubblico e del privato, nell'ottica dell'urbanistica c.d. «contrattata», meno dispendiosa per le finanze pubbliche.

Oggetto:

pianificazione --> piani urbanistici attuativi --> programma integrato di intervento

Sintesi:

Il programma integrato di intervento si connota per il fatto di ricomprendere finalità e interventi di regola riconducibili a diverse tipologie di pianificazione e di impiego del territorio che ne fa uno strumento, per sua natura, flessibile e suscettibile di adattamento, in ragione delle specifiche esigenze e caratteristiche del territorio del singolo Comune pianificatore, ma in particolare alla finalità principale della riqualificazione del tessuto urbano degradato.

Estratto:

« Passando all’esame di merito, vanno premessi cenni sulla natura urbanistica del programma integrato di intervento. In base all’art. 56bis della L.P. n. 22 del 1991 (il quale sviluppa nell’ordinamento provinciale il principio recato dall'art. 16 della legge statale n. 179 del 1992) “…Il programma integrato è caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dall'integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubblici e privati. 2. Soggetti pubblici e privati singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra di loro, possono presentare al comune programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale. 3. I programmi di cui al presente articolo sono formati da: a) una relazione illustrativa della zona di cui si propone la riqualificazione, delle motivazioni e delle finalità dell'intervento; b) una rappresentazione cartografica della situazione esistente e della riorganizzazione di massima prevista per la medesima zona; c) un elaborato grafico rappresentante la disposizione planivolumetrica degli edifici, le pavimentazioni e arredi esterni, piantumazioni e sistemazioni a verde;…” L’istituto si inquadra nel concetto dell’amministrazione polifunzionale per accordi e della legislazione diretta a semplificare i procedimenti di pianificazione urbanistica, mediante l'integrazione del pubblico e del privato, nell'ottica dell'urbanistica c.d. “contrattata”, meno dispendiosa per le finanze pubbliche. Va sottolineata, in particolare, la ricordata "polifunzionalità" dello strumento de quo, ossia la sua idoneità a perseguire una pluralità di obiettivi, coordinando interventi pubblici e privati e integrando diverse tipologie di interventi, tali da ricomprendere non solo l'edificazione privata ma anche la realizzazione di opere di urbanizzazione e infrastrutture, in modo da perseguire il fine di un più razionale impiego e sviluppo del territorio. Il programma integrato, dunque, già nella sua stessa costruzione normativa si connota per il fatto di ricomprendere finalità e interventi di regola riconducibili a diverse tipologie di pianificazione e di impiego del territorio (come appare evidente dallo stesso attributo "integrato") che ne fa uno strumento, per sua natura, flessibile e suscettibile di adattamento, in ragione delle specifiche esigenze e caratteristiche del territorio del singolo Comune pianificatore, ma in particolare alla finalità principale - che è quella, che ne costituisce la ragion d'essere - della riqualificazione del tessuto urbano degradato (cfr.: Consiglio di Stato, sez. IV, 16 giugno 2008, n. 2985; id., 22 giugno 2006, n. 3889). »

 

Oggetto:

pianificazione --> piani urbanistici attuativi --> programma integrato di intervento

Sintesi:

Non è necessario procedere alla ripubblicazione del programma integrato di intervento a seguito delle modifiche apportate in sede di recepimento delle osservazioni presentate qualora tali varianti non ne abbiano stravolto l'impianto originario e, quindi, non si configurino come una vera e propria nuova adozione.

Oggetto:

pianificazione --> piani urbanistici attuativi --> programma integrato di intervento

Sintesi:

Le N.T.A. non sono elemento necessario tra gli elaborati del programma integrato, in quanto si può fare riferimento alle N.T.A. del P.R.G..

Oggetto:

pianificazione --> piani urbanistici attuativi --> programma integrato di intervento

Sintesi:

Il rispetto delle distanze tra fabbricati e confini non va compiuta in sede di adozione/approvazione del programma integrato di intervento, essendo demandata alla fase della progettazione esecutiva in sede di rilascio delle concessioni edilizie.

Estratto:

« Circa la censurata indeterminatezza della variazione apportata, relativamente ai posti auto, in realtà è previsto che il parcheggio interrato debba avere una capienza tale da garantire il rispetto degli standard urbanistici, che quindi resta demandato alla fase della progettazione esecutiva. Né occorreva alcuna nuova ripubblicazione del piano, a seguito delle modifiche apportate in sede di recepimento delle osservazioni presentate, non trattandosi di varianti che ne abbiano stravolto l’impianto originario e che si configurerebbero allora (ma non è questo il caso) come una nuova adozione (cfr.: Consiglio di Stato, sez. IV, 9 marzo 2011, n. 1503). Sulle osservazioni non accolte, poi, il Consiglio comunale ha espresso una motivazione sufficiente e puntuale, come emerge dalla deliberazione impugnata con i primi motivi aggiunti. Circa l’asserita insufficienza delle norme di attuazione, il Collegio osserva che non si tratta di elemento necessario tra gli elaborati del programma integrato, dovendosi invece far riferimento alle n.t.a. del p.r.g.. Anche la censura di mancato rispetto delle distanze tra fabbricati e dai confini è smentita dalla cartografia prodotta in giudizio dalle parti resistenti e, comunque, la verifica del rispetto puntuale delle distanze è demandata alla fase della progettazione esecutiva in sede di rilascio delle concessioni edilizie. Altrettanto dicasi per quanto riguarda le singole opere di urbanizzazione, che non sarebbero state sufficientemente definite e la connessa, eccentrica, censura di mancata previsione di procedure ad evidenza pubblica, nella specie in conferenti anche perché le opere di urbanizzazione vengono realizzate dai privati e poi cedute all’Amministrazione. »

 

Oggetto:

soggetti --> professionisti

Sintesi:

Il fatto che il progetto sia stato sottoscritto da un soggetto che, pur essendo iscritto all'albo degli ingegneri, è dipendente in aspettativa dell'Amministrazione comunale non si traduce in un vizio di legittimità degli atti amministrativi con i quali è stato approvato il progetto, ma rileva semmai sul piano della responsabilità disciplinare all’interno del rapporto di pubblico impiego.

Estratto:

« Si è censurata, infine, la legittimazione dell’ing. Occoffer a sottoscrivere il progetto in contestazione, trattandosi di dipendente in aspettativa del comune di Folgaria. Sennonché, non è controverso che egli è iscritto all’albo degli ingegneri della provincia di Trento ed un’eventuale sua posizione di incompatibilità rileverebbe, semmai, sul piano della responsabilità disciplinare, all’interno del rapporto di pubblico impiego, ma non sul piano esterno dell’abilitazione professionale e, quindi, essa non si potrebbe tradurre in un vizio di legittimità degli atti amministrativi con i quali è stato approvato il progetto stesso . »

 

07/08/2012

http://www.urbium.it

 


 

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