Edilizia

L’area destinata ad edilizia scolastica non può essere ritenuta edificabile

Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio (o del risarcimento del danno da occupazione appropriativa), la destinazione di aree a edilizia scolastica, nella cui nozione devono ricomprendersi tutte le opere e attrezzature che hanno la funzione di integrare il complesso scolastico, nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale, ne determina il carattere non edificabile, avendo l'effetto di configurare un tipico vincolo conformativo, come destinazione ad un servizio che trascende le necessità di zone circoscritte ed è concepibile solo nella complessiva sistemazione del territorio, nel quadro di una ripartizione in base a criteri generali ed astratti.

Sentenza della Corte di Cassazione del 13/06/2013 su edificabilità

La tecnica estimativa fondata sul valore comprensoriale comporta il superamento dell'azzonamento e la sostituzione ad esso di un "comparto virtuale" rimesso non più al momento della programmazione urbanistica, ma a quello della stima dei terreni chiamati a farne parte, e perciò ad un'ampia e non controllabile discrezionalità sia per quanto riguarda la sua istituzione, che la delimitazione, sia soprattutto per apprezzarne la funzionalità ad uno specifico edificato residenziale (piuttosto che ad interessi più generali della collettività), in palese contrasto con il sistema di pianificazione vigente.

Nel caso di rilascio di due permessi di costruire il ricalcolo degli oneri concessori già corrisposti è possibile soltanto qualora le opere assentite col secondo permesso comportino un mutamento di destinazione d'uso

Nel caso di rilascio, in successione di tempo, di due permessi di costruire, il secondo dei quali richiesto dall'interessato per il completamento dei lavori relativi allo stesso fabbricato e non ultimati nel periodo di vigenza del primo, il ricalcolo degli oneri concessori già corrisposti per la prima concessione applicando anche ad essi la nuova disciplina medio tempore intervenuta, fermo restando lo scomputo delle somme già corrisposte, è possibile soltanto qualora le opere assentite col secondo permesso comportino un mutamento di destinazione d'uso ovvero una variazione essenziale del manufatto con passaggio da una categoria urbanistica ad altra funzionalmente autonoma.

L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini

L’art. 13, V comma del d.P.R. 327/01 stabilisce che l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera possa disporre la proroga dei termini “per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni”. La formula è dunque assai ampia (ben più di quella contenuta nell’art. 13, II comma, della l. 25 giugno 1865 n. 2359, dove si parlava di “casi di forza maggiore o per altre cagioni indipendenti dalla volontà dei concessionari”) e può sicuramente includere, secondo ragionevolezza, le giustificazioni consistenti nelle “le varianti progettuali apportate in corso d’opera al progetto definitivo approvato” e la “volontà di procedere mediante acquisizioni bonarie”.

L'accatastamento di un immobile non ha valore a soli fini fiscali

Non corrisponde a verità che l’accatastamento di un immobile abbia valore soltanto ai fini fiscali in quanto, al contrario, le iscrizioni catastali rilevano, ad esempio, anche nelle procedure ablative o similari al fine dell’individuazione del proprietario (ex art. 11, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327); o per l’individuazione dei coefficienti di computo del canone con riferimento alle categorie catastali (ex art. 16 della abrogata L. 27/07/1978, n. 392); ed anche sul piano civilistico, i dati catastali degli immobili ben possono identificare l'immobile trasferito, in caso di alienazione di immobili, e quindi possono valere ad individuare con esattezza il bene oggetto della cessione.

Consiglio di Stato, Sezione IV, decisione n.1712 del 26/03/2013

Senza valutazione di incidenza titolo edilizio illegittimo

La valutazione di incidenza di cui all'art. 5 D.P.R. n. 357/1997 integra non già una mera condizione di efficacia dei titoli abilitativi dell’intervento, ma più propriamente un requisito di validità, e la sua mancata acquisizione in via preventiva concreta una illegittimità di carattere propriamente sostanziale, cioè un caso paradigmatico di eccesso di potere per carenza di istruttoria, oltre che di violazione di legge.

TAR Liguria, Sezione I, sentenza n.522 del 25/03/2013

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