Saranno i Comuni a decidere dove può essere presentata una Scia se gli interventi comportano una modifica della sagoma degli edifici nei centri storici

Nelle zone omogenee "A" del piano regolatore, saranno i Comuni a decidere dove può essere presentata una Scia se gli interventi comportano una modifica della sagoma (ma non del volume). Il decreto «del fare», approvato alla Camera, e inviato a palazzo Madama in prima lettura, ha subito alcune modifiche che, rispetto al decreto legge, restringono l'utilizzo della Scia per gli interventi di ristrutturazione.

Il decreto «del fare» aveva stabilito che gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportassero una modifica della sagoma, ma non del volume, fossero soggetti a Scia e non più al permesso di costruire. Una novità - tra l'altro - già in vigore. Ne restavano esclusi - e continuano ad esserlo - gli interventi su immobili sottoposti a vincolo dal Dlgs 42/2004, i quali pur comportando modifiche della sagoma, restano da autorizzare attraverso il permesso di costruire.

Un emendamento approvato e inserito nel ddl di conversione licenziato alla Camera, apporta delle modifiche restrittive al provvedimento. Entro il 31 dicembre 2013, i Comuni dovranno adottare una deliberazione, da aggiornare ogni 3 anni, con la quale individuare le aree nelle quali non è applicabile la Scia per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma.

Nelle restanti aree delle zone "A", al di fuori di quelle individuate dai Comuni, gli interventi autorizzabili con Scia, non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Inoltre viene stabilito un periodo transitorio: finché i Comuni non adottano le deliberazioni richieste, in tutte le zone omogenee "A" non potrà essere impiegata la Scia, ma bisognerà ricorrere al PdC.

04/08/2013

Fonte:

http://www.professionearchitetto.it

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