Cosa è la certificazione energetica degli edifici e quali sono le normative di riferimento

La certificazione energetica degli immobili è una sfida complessa, perché è complessa la struttura dei consumi d’energia che “ruotano” attorno e all’interno degli stessi e la normativa che vi si è creata attorno.

La cosa si complica ancora di più se consideriamo il fatto che da un lato negli edifici si stanno inserendo elementi di novità, come i sistemi a fonti rinnovabili, mentre dall’altro l’effettiva resa complessiva sotto al profilo energetico dell’edificio dipende dalla qualità dei materiali e dalla messa in opera degli stessi, due aspetti che da sempre in edilizia rappresentano questioni con molte ombre.

In questo panorama l’aspetto della certificazione, ossia la validazione “oggettiva” delle prestazioni energetiche è abbastanza complicata. Se da un lato, infatti, tutta la questione è definita dal Decreto Legislativo del 19 agosto 2005 che recepisce la direttiva 2002/91/CE dall’altro esiste una serie corposa di aggiornamenti, come il Decreto Legislativo 115/2008 che recepisce la direttiva 2006/32/CE, fissando una riduzione dei consumi energetici nostrani del 9%. Valore quest’ultimo necessario in un contesto più allargato come quello europeo, dove Bruxelles ha fissato degli obiettivi vincolanti, sia per la riduzione dei consumi energetici, sia per la diminuzione delle emissioni dei gas serra.

 

A tutto ciò si aggiunge il rapporto, spesso problematico, sia con la normativa comunitaria – con varie affermazioni della Corte di giustizia della Comunità europea che ha sempre ribadito il fatto che la legislazione nazionale non può porsi in contrasto con quella europea – sia con quella delle regioni poiché a loro spetta la competenza legislativa in materia, in base all’articolo 117, comma 3 della Costituzione il quale delinea la «produzione, trasporto e distribuzione dell’energia» come materia “concorrente” tra le Regioni e lo Stato.

In sintesi nelle competenze dello Stato dovrebbero, il condizionale è d’obbligo, rientrare l’emanazione di leggi che disciplinino i contratti di connessione energetica che necessitano di certificazioni, mentre le Regioni hanno il “potere” sia di stabilire in che casi c’è l’obbligo di certificazione, sia la determinazione dei requisiti necessari per l’attestato di certificazione e infine la definizione di coloro che sono abilitati a rilasciare il documento che ora è obbligatorio per tutti gli atti, come affitto, compravendita e accesso all’incentivazione fiscale del 55%, degli immobili e ha dieci anni di validità. Nelle regioni che non hanno ancora legiferato in materia è valida la legislazione nazionale e in particolare il Certificato energetico deve essere redatto in conformità alle Linee Guida, presenti del decreto ministeriale del 26 giugno 2009.

 

Obbiettivi pregiati

Gli obiettivi generali che si è posto il legislatore sono quelli di migliorare il mercato immobiliare fornendo a locatari e acquirenti un quadro chiaro circa i consumi, e le spese, legate all’utilizzo dell’energia; rendere edotti i proprietari circa le potenzialità “commerciali”, con un aumento del prezzo di vendita, di azioni di miglioramento energetico; migliorare la qualità dell’offerta da parte di costruttori e progettisti. Tutti obiettivi che passano attraverso la certificazione, che rappresenta il documento “oggettivo” che rende noti interventi o qualità costruttive, nascoste a un’osservazione parziale degli immobili come quella che si svolge durante una visita di un appartamento per una compravendita o una locazione.

Oggi l’etichetta energetica degli immobili è composta da otto classi con consumi energetici che vanno da meno di 15kW/h per metro quadro ogni anno a più di 160 kWh per metro quadro ogni anno. La prima classe, quella riferita alla “Casa passiva” potrebbe indurre in qualche equivoco visto che si parla di consumi di meno di 15kW/h per metro quadro quando in realtà la definizione stessa di questo tipo di casa dichiara la possibilità di produrre più energia di quanto consumi.

In questa classe energetica, infatti, è molto semplice, adottando soluzioni tecniche, anche nelle ristrutturazioni e applicando le fonti rinnovabili, avere un bilancio energetico “passivo” e iniziano ad esserci casi nei quali alcuni professionisti stanno imboccando la via della ristrutturazione “radicale” di edifici con oltre cinquanta anni di vita, facendoli arrivare al traguardo della casa passiva. Si tratta di casi che potremmo definire di studio, ma che danno l’idea delle potenzialità di tecniche e tecnologie disponibili oggi per l’efficienza energetica.

La realtà, però, è diversa dai casi di studio e dalle buone pratiche. In Italia da stime del Cresme sul patrimonio immobiliare nostrano emerge che l’85% degli edifici sono stati realizzati prima del 1991 e quindi senza alcuna certificazione per quanto riguarda i consumi energetici. Per quanto riguarda i vantaggi derivati dalla riqualificazione certificata l’Ance ha calcolato che con una ristrutturazione che preveda la sostituzione degli infissi e la realizzazione di un cappotto, del costo di circa 90 euro per metro quadro, si ottiene un risparmio energetico del 25%, cosa che, una volta certificata produce una rivalutazione del 10% del prezzo dell’immobile.

Però i primi mesi d’obbligatorietà della certificazione energetica, che è bene ricordarlo compie quest’anno ventuno anni visto che è stata introdotta per la prima volta con la legge 10 del 1991, non danno risultati lusinghieri, prima dell’estate solo il 13% degli annunci immobiliari era in regola con la dichiarazione circa la classe energetica degli immobili.

 

Tre classi energetiche

Che cos’è CasaClima

CasaClima è lo standard edilizio voluto dalla Provincia di Bolzano presentato nel 2002 come recepimento “autonomo” della direttiva 2002/91/CE.

Il modello CasaClima prevede tre classi energetiche:

CLASSE ORO: meno 10 kWh/mq/anno,
CLASSE A: meno 30 kWh/mq/anno,
CLASSE B: meno 50 kWh/mq/anno.

CasaClima prevede che il certificato sia redatto durante tutto l’iter di costruzione da un soggetto indipendente non coinvolto né nella progettazione, né nella costruzione.

 

25/11/2012

http://www.reteingegneri.it

 

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