CODICE DEONTOLOGICO DEI CONSERVATORI DEI BENI ARCHITETTONICI ED AMBIENTALI ITALIANI 2009
Visto l’art. 4, comma 2, Cost. che così recita: “Ogni cittadino ha il dovere di
svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un’attività o una funzione
che concorra al progresso materiale o spirituale della società”;
Visto l’art. 9 Cost., che così recita: "La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione”;
Visto il DPR 5 giugno 2001, n.328 che ha instituito il titolo di “conservatore dei beni
architettonici e ambientali” attribuendogli competenze non riservate o esclusive.
PREAMBOLO
LA PROFESSIONE DI
CONSERVATORE DEI BENI ARCHITETTONICI ED AMBIENTALI
La professione di “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” è espressione
di cultura e tecnica per una valorizzazione e conservazione del patrimonio storico e
artistico.
Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” è una figura professionale con
preparazione specifica per operare nel settore della conoscenza, dello studio, e
dell'analisi inerenti la conservazione dei beni architettonici e ambientali. In
particolare egli ha una preparazione specifica nella diagnosi dei processi di
degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali nonché nell'individuazione
degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione, con espressa
esclusione di ogni attività di progettazione.
Per poter svolgere al meglio il suo compito, il “Conservatore dei beni architettonici
e ambientali” ha il dovere di mantenere la propria autonomia di giudizio e di
difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura. Con la sua firma,
dichiara e rivendica la responsabilità, intellettuale e tecnica, della prestazione
espressa.
Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” cura la propria formazione,
conservando e accrescendo il sapere con particolare riferimento ai settori nei quali
è svolta l’attività.
Il Codice Deontologico è destinato a garantire il corretto svolgimento della
professione e, per il suo tramite, alla compiuta realizzazione del compito affidatogli.
Il rapporto con il Committente, caratterizzato da una forte asimmetria informativa,
si basa sulla fiducia, che si connota in senso personale e sociale, ed è aspettativa
di un comportamento corretto e cooperativo basato su standard e regole
comunemente condivise. Tale aspettativa si fonda sulla conoscenza diretta del
professionista, ma anche e soprattutto sull’affidabilità della categoria alla quale
appartiene.
La regola deontologica rende prevedibili e coercibili i comportamenti dei singoli
professionisti costruendo così l’affidabilità di una categoria e, quindi, la sua
credibilità.
La credibilità si fonda su una corretta condotta professionale e si alimenta nella
capacità dell’”Conservatore dei beni architettonici e ambientali” di essere all’altezza
del ruolo affidatogli.
Il Codice deontologico tutela il decoro della categoria quale patrimonio che il
“Conservatore dei beni architettonici e ambientali” deve preservare per un corretto
rapporto con il Committente e per mantenere la fiducia che si ripone nella sua
figura professionale.
Titolo I
PARTE GENERALE
Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Il presente Codice si applica ai “Conservatori dei beni architettonici e
ambientali” iscritti all’albo nell’esercizio a titolo individuale, associato o
societario, dell’attività professionale a presidio dei valori e interessi generali
connessi all’esercizio professionale nonché del decoro e della credibilità della
professione.
2. A tal fine il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” deve conformare
la propria condotta ai principi e ai doveri di cui al Titolo II.
3. Ove la prestazione sia resa all’estero a favore di un cliente non italiano, il
“Conservatore dei beni architettonici e ambientali” è tenuto al rispetto delle
presenti norme deontologiche, nonché di quelle applicabili nel paese in cui si
svolge la prestazione, se esistenti.
4. Ove le norme estere siano incompatibili con quelle italiane, esse prevalgono,
salvo nel caso in cui il cliente sia italiano.
Titolo II
PRINCIPI E DOVERI GENERALI
Art. 2
(Professionalità specifica)
1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” deve conformare la sua
attività al principio di professionalità specifica, qualunque sia la forma che
regola l’incarico professionale. In particolare può avvalersi di collaboratori, ove
non sia incompatibile con l’oggetto della prestazione;
2. Ove non esegua personalmente la prestazione, il ricorso a collaboratori e, più
in generale l’utilizzazione di una stabile organizzazione, deve avvenire sotto la
propria direzione e responsabilità.
Art. 3
(Lealtà e correttezza)
1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” deve svolgere la sua
attività con lealtà e correttezza nei confronti del cliente, dei colleghi e dei terzi a
qualunque titolo coinvolti.
Art. 4
(Indipendenza)
1. Nell’esercizio dell’attività professionale il “Conservatore dei beni architettonici e
ambientali” ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e
intellettuale, e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura.
Art. 5
(Riservatezza)
1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” deve ispirare la sua
condotta al riserbo circa coloro che ricorrono alla sua prestazione nonché alle
persone a questi ultimi legate; al contenuto della prestazione e a tutto ciò di cui
sia venuto a conoscenza nell’esecuzione della medesima, sia per il tempo della
stessa che successivamente.
2. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” è tenuto a tale dovere
anche nei confronti di coloro con i quali il rapporto professionale è cessato e
verso coloro che a lui si rivolgono per chiedere assistenza senza che l’incarico
si perfezioni.
3. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” è tenuto a richiedere il
rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno collaborato alla
prestazione professionale, nonché a creare le condizioni affinché la stessa sia
mantenuta riservata da parte dei dipendenti e da tutti coloro che, non iscritti
all’Ordine, operano, a qualunque titolo, nel suo studio o per conto dello stesso.
Art. 6
(Competenza e diligenza)
1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” non deve accettare
incarichi che non possa svolgere con la necessaria competenza e con
un’organizzazione adeguata.
2. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” deve comunicare al
cliente le circostanze impeditive della prestazione richiesta al loro verificarsi,
proponendo l’ausilio di altro professionista.
3. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” deve svolgere l’attività
professionale con diligenza.
Art. 7
(Aggiornamento)
1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” deve curare costantemente
la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo il suo
sapere con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività.
2. L’aggiornamento è curato con lo studio individuale e la partecipazione a
iniziative di formazione.
3. La conformità agli indirizzi adottati in materia di formazione professionale dal
Consiglio Nazionale, è indice di osservanza dei doveri di aggiornamento di cui
al presente articolo.
Art. 8
(Verità)
1. Le dichiarazioni rese in giudizio dal “Conservatore dei beni architettonici e
ambientali” devono essere vere.
2. Devono essere vere le asseverazioni e le altre dichiarazioni rese dal
”Conservatore dei beni architettonici e ambientali” dinanzi alla pubblica
amministrazione.
3. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” non può introdurre o far
introdurre intenzionalmente nel processo o nel procedimento amministrativo
dati falsi.
Art. 9
(Legalità)
1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” è tenuto a rispettare la
legge nell’esercizio della professione e nell’organizzazione della sua attività.
2. La concorrenza deve svolgersi secondo i principi stabiliti dall’ordinamento,
comunitario e interno, e dalle norme deontologiche che lo attuano.
Art. 10
(Responsabilità patrimoniale)
1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” deve porsi in condizione di
poter risarcire eventuali danni cagionati nell’esercizio della professione.
Titolo III
RAPPORTI ESTERNI
Art. 11
(Rapporti con altri professionisti)
1. Qualora il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” accetti un incarico
congiuntamente con altri professionisti, deve assicurarsi che le modalità di
firma degli atti professionali siano adeguate ad assicurare l’identificazione
dell’autore della singola prestazione e l’accertamento dell’osservanza delle
rispettive competenze.
2. E’ fatto divieto al “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” di firmare
atti professionali congiuntamente a professionisti che appartengono ad altre
categorie senza l’indicazione delle prestazioni che sono state rese sotto la
propria direzione e responsabilità personale.
Art. 12
(Patti di esclusiva)
1. I “Conservatori dei beni architettonici e ambientali” che intendono collaborare
tra di loro in esclusiva o con altri colleghi è opportuno che si accordino per
iscritto stabilendo l’oggetto e la durata dei reciproci impegni.
Art. 13
(Concorrenza sleale)
1. Nell’esercizio professionale i seguenti comportamenti possono assumere
rilevanza ai sensi dell’art. 9 comma 2:
a) attribuirsi come proprio il risultato della prestazione professionale di altro
professionista;
b) Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti idonei a creare confusione con il
risultato di prestazioni professionali altrui;
c) la diffusione di notizie e apprezzamenti circa l’attività di un professionista
idonei a determinarne il discredito;
d) il compimento di atti preordinati ad arrecare pregiudizio all’attività di altro
professionista;
e) la qualificazione con modalità o l’uso di segni distintivi dello studio
professionale idonei a produrre confusione con altro professionista.
Art. 14
(Divieto di attività senza titolo professionale
o di uso improprio di titoli)
1. Costituisce comportamento rilevante ai sensi dell’art. 3 l’uso di un titolo
professionale non conseguito.
2. Il ’”Conservatore dei beni architettonici e ambientali” può utilizzare il titolo
accademico di professore solo se sia docente universitario di materie afferenti
alla sfera di competenza della categoria. In ogni caso dovrà specificare la
qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà.
3. Il titolo “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” deve sempre essere
usato per esteso e non può essere oggetto di abbreviazioni.
Art. 15
(Sostituzione di collega per decesso)
1. In caso di decesso di un collega, il “Conservatore dei beni architettonici e
ambientali” chiamato a sostituirlo per effettuare la liquidazione dello studio e/o
la sua temporanea gestione dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza è tenuto
ad accettare l’incarico, salvo conflitto di interessi o altro giustificato
impedimento.
2. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” sostituto, deve agire con
particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei
collaboratori del collega deceduto.
3. Per gli incarichi conferiti al deceduto ma eseguiti dal “Conservatore dei beni
architettonici e ambientali” sostituto, gli eredi possono chiedere parere
all’Ordine sulle modalità e criteri di ripartizione del compenso.
Art. 16
(Sostituzione di collega per sospensione o temporaneo impedimento)
1. In caso di sospensione dall’esercizio della professione o impedimento
temporaneo di un collega, per la sua sostituzione si applica il primo comma
dell’articolo precedente.
2. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” sostituto deve agire con
particolare diligenza e gestire l’attività professionale rispettandone i connotati
strutturali e organizzativi.
Art. 17
(Rapporti con l’Ordine)
1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” è tenuto a prestare
all’Ordine adeguata collaborazione al fine di consentire nel modo più efficace
l’esercizio delle funzioni allo stesso istituzionalmente demandate.
2. I “Conservatori dei beni architettonici e ambientali” che sono eletti componenti
del Consiglio dell’Ordine non hanno vincolo di mandato in quanto
rappresentano tutte le categorie appartenenti all’Ordine; essi devono
adempiere al loro ufficio con disponibilità, obiettività e imparzialità.
3. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” deve comunicare senza
indugio all’Ordine di appartenenza e, se del caso, a quello competente per
territorio, i dati a cui è tenuto ai sensi dell’ordinamento professionale.
Art. 18
(Rapporti con le Istituzioni)
1. Nei rapporti professionali con le Istituzioni, il “Conservatore dei beni
architettonici e ambientali” deve curare, con particolare diligenza, l’osservanza
dei doveri di cui al Titolo II.
2. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” deve astenersi
dall’avvalersi, in qualunque forma, per lo svolgimento degli incarichi
professionali della collaborazione dei dipendenti delle Istituzioni se non
espressamente a tal fine autorizzati dall’Istituzione medesima.
3. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” che sia in rapporti di
parentela, familiarità o frequentazione con coloro che rivestono incarichi od
operano nelle Istituzioni non deve vantare tale rapporto al fine di trarre utilità di
qualsiasi natura nella sua attività professionale.
Art. 19
(Partecipazione a commissioni e giurie)
1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” che, in quanto tale, è
nominato in una commissione o giuria deve curare che le modalità con cui
svolge il proprio ufficio siano improntate a non conseguire utilità di qualsiasi
natura per sé o per altri.
2. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali”, durante la partecipazione
ad una commissione aggiudicatrice, non deve vantare tale incarico al fine di
trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale.
3. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” che sia in rapporti di
qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatici non deve vantare
tali rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri.
Art. 20
(Attività di assistenza a gare e concorsi)
1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” che, a qualunque titolo,
abbia partecipato alla programmazione e definizione di atti e/o fasi delle
procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto servizi tecnici è tenuto ad
astenersi dal concorrere alle medesime.
Art. 21
(Cariche istituzionali)
1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” deve curare che le
modalità con cui svolge il proprio mandato presso le Istituzioni siano improntate
a non conseguire utilità di qualsiasi natura per sé o per altri.
2. Costituisce aggravante l’avere compiuto, nell’espletamento del mandato presso
le Istituzioni, reati che comportano un pregiudizio dei valori tutelati dal codice
deontologico.
Art. 22
(Partecipazione a campagne elettorali politiche)
1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” che ricopre cariche di
rappresentanza in enti previsti dall’ordinamento di categoria deve astenersi
dall’esercizio delle funzioni per il periodo in cui partecipa pubblicamente a
campagne elettorali politiche.
Titolo IV
RAPPORTI INTERNI
Art. 23
(Rapporti con collaboratori e dipendenti)
1. Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti, il “Conservatore dei beni
architettonici e ambientali” è tenuto ad assicurare ad essi condizioni di lavoro
adeguate.
2. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” è responsabile
disciplinarmente quando incarica i collaboratori di prestazioni per le quali non
sono abilitati.
Titolo V
ESERCIZIO PROFESSIONALE
Art. 24
(Incarico professionale)
1. L’incarico professionale, qualunque sia la forma contrattuale che lo regola, è
ordinato sulla fiducia e deve conformarsi al principio di professionalità specifica.
2. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” non deve consapevolmente
consigliare diagnosi e interventi inutilmente gravosi o illeciti.
3. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” deve rifiutarsi di accettare
l’incarico o di prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere
da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni illecite o
illegittime.
Art. 25
(Conflitto di interessi)
1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” è tenuto ad astenersi dal
prestare attività professionale quando abbia, per conto proprio o di terzi, un
interesse in conflitto con quello di un cliente o che possa condizionare il corretto
svolgimento dell’incarico.
2. L’obbligo di astensione opera anche se i clienti che sono portatori di interessi
confliggenti si rivolgano ad altri professionisti che partecipano della stessa
società o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.
Art. 26
(Interferenza tra interessi economici e professione)
1. Costituisce indebita interferenza tra interessi economici e professione, rilevante
ai sensi degli artt. 3 e 4, il comportamento del “Conservatore dei beni
architettonici e ambientali” che stabilisce con imprese e società patti attinenti i
servizi da queste ultime rese a favore del proprio cliente.
2. La cointeressenza con imprese e società delle quali il “Conservatore dei beni
architettonici e ambientali” sia titolare, amministratore, socio ovvero creditore a
qualunque titolo, nei lavori circa i quali egli ha prestato o presta la propria
attività professionale è consentita solo con l’autorizzazione scritta del cliente.
Art. 27
(Accettazione dell’incarico)
1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” deve far conoscere
tempestivamente al cliente la sua decisione di accettare o meno l’incarico.
2. Egli deve adoperarsi, affinché l’incarico sia conferito per iscritto onde precisare
oggetto, natura, costi, compensi ed eventuali successive variazioni.
Art. 28
(Subentro al collega)
1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali”, chiamato a sostituire un
collega nello svolgimento di un incarico, deve accertarsi con il cliente che la
sostituzione sia stata tempestivamente comunicata al collega ed entrare in
contatto con il medesimo per rendere effettivo il subentro, salvo documentato
impedimento.
2. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali”, in tal caso sostituito, deve
adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il prosieguo
dell’opera.
3. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” prima di svolgere l’incarico
dovrà verificare e comunicare al cliente ed al collega le prestazioni che
risultano già svolte.
Art. 29
(Incarico congiunto)
1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” che riceve un incarico
congiunto deve stabilire rapporti di fattiva collaborazione nel rispetto dei relativi
compiti. In particolare:
a) deve concordare la condotta nonché le prestazioni da svolgere;
b) deve evitare di stabilire contatti diretti con il cliente senza una intesa
preventiva con il collega;
c) deve astenersi da atti e comportamenti tendenti ad attirare il cliente nella
propria sfera professionale.
2. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” è tenuto a informare
l’Ordine della eventuale condotta professionalmente scorretta del collega ove la
ritenga idonea a pregiudicare i valori che informano il presente Codice.
Art. 30
(Riservatezza professionale)
1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” non può divulgare notizie e
informazioni riservate ricevute, anche occasionalmente, da un collega o da altri
professionisti.
2. Non può essere divulgata o registrata una conversazione senza il consenso di
tutti i partecipanti.
3. In caso di comunicazione a distanza, deve essere resa nota l’eventuale
partecipazione di terzi.
Art. 31
(Compensi)
1. Il ”Conservatore dei beni architettonici e ambientali” determina con il cliente il
compenso professionale ai sensi dell’art. 2233 c.c. e nel rispetto di quanto
previsto dalle leggi speciali.
2. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” nell’accettazione
dell’incarico deve definire preventivamente ed esplicitamente con il Cliente i
criteri per il compenso per la propria prestazione.
3. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” è tenuto a comunicare al
Cliente ogni variazione di condizioni che possa modificare le originarie
pattuizioni dell’incarico.
Art. 32
(Esecuzione dell’incarico)
1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” deve svolgere l’incarico
con diligenza e perizia richieste dalle norme che regolano la professione.
2. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” deve, tempestivamente,
informare il cliente, con semplicità e chiarezza, sugli elementi essenziali
dell’incarico, del suo svolgimento e di ogni sua evoluzione. In particolare, è
tenuto a:
a) informare il cliente sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta in
tutti i profili connessi all’incarico affidatogli e, se del caso, proporre al cliente
soluzioni alternative;
b) adottare la soluzione tecnica più adeguata alla richiesta del cliente,
accertandone la conformità alle norme ad essa applicabili.
c) rettificare gli errori, le inesattezze o le omissioni eventualmente commessi
nello svolgimento della prestazione.
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3. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali”, fatta salva la sua
autonomia intellettuale e tecnica di cui all’art.4, deve anteporre gli interessi del
cliente a quelli personali.
4. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali”, qualora debba superare i
limiti pattuiti dell’incarico conferitogli, è tenuto ad informare il Cliente e ottenere
esplicita autorizzazione concordando modalità e compensi.
Art. 33
(Standard prestazionali)
1. La conformità a standard prestazionali, adottati dal Consiglio Nazionale, è
indice di corretta esecuzione dell’incarico, anche al fine dell’osservanza dei
doveri di cui agli artt. 6 e 7.
Art. 34
(Cessazione dell’incarico)
1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” non deve proseguire
l’incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare
la sua libertà di giudizio ovvero condizionarne la condotta.
2. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” non deve proseguire
l’incarico se la condotta o le richieste del cliente ne impediscono il corretto
svolgimento.
3. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” che non sia in grado di
proseguire l’incarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni
alla natura e difficoltà della prestazione, ha il dovere di informare il cliente e
chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.
4. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” deve avvisare
tempestivamente il Cliente della cessazione dell’incarico e metterlo in
condizione di non subire pregiudizio.
Art. 35
(Rinuncia all’incarico)
1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali”, fatto salvo quanto previsto
dalla legge o dall’accordo stipulato, in caso di rinuncia all’incarico, deve dare al
cliente un preavviso e deve metterlo in condizione di non subire pregiudizio.
2. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali”, in caso di irreperibilità del
Cliente, deve comunicare la rinuncia all’ultimo domicilio conosciuto e con
l’adempimento di tale formalità, fatti salvi gli obblighi di legge e/o patti, è
esonerato da qualsiasi altra attività.
Art. 36
(Inadempimento)
1. Costituisce infrazione disciplinare il mancato o non corretto adempimento
dell’incarico professionale quando derivi da non scusabile e rilevante
trascuratezza degli interessi del Cliente.
2. Costituiscono infrazione disciplinare le carenze degli elaborati o della
prestazione, anche se non contestate dal Cliente.
3. Costituisce aggravante il mancato o non corretto adempimento dell’incarico
professionale che derivi dall’inosservanza di quanto previsto all’art. 7.
Art. 37
(Restituzione dei documenti)
1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” è tenuto a consegnare al
cliente i documenti dallo stesso ricevuti o relativi all’incarico quando
quest’ultimo ne faccia richiesta.
Art. 38
(Richieste di pagamento)
1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali”, in costanza del rapporto
professionale non formalizzato per iscritto, può chiedere la corresponsione di
anticipi parametrati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili nonché di
acconti sugli onorari commisurati alla quantità e complessità della prestazione
professionale oggetto dell’incarico.
2. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali”, ove non previste
forfettariamente o a percentuale, cura la rendicontazione delle spese sostenute
e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota
dettagliata delle spese sostenute e degli acconti ricevuti.
3. La richiesta di compensi, di cui all’art. 31, palesemente non proporzionati
all’attività svolta costituisce infrazione disciplinare.
4. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali”, in caso di mancato
pagamento, non può chiedere un compenso maggiore di quello già concordato,
salvo che non ne abbia fatto espressa riserva.
Art. 39
(Informativa)
1. L'informativa al cliente in ordine all'attività professionale è resa ai sensi delle
disposizioni di cui al presente articolo.
2. Spetta al professionista assicurare l'informazione al cliente in ordine a:
- i dati personali: nomi; indirizzi; formazione; specializzazioni; pubblicistica;
attività didattica, con indicazione del periodo e dell'istituto presso la quale è
stata svolta;
- i dati dello studio: forma organizzativa, soci fondatori, composizione, addetti,
sedi, orari;
- le aree di competenza specifica;
- i criteri di calcolo dell'onorario.
3. Tale informativa può essere corredata da:
- fotografie: personali e dello studio;
- l'indicazione dell'attività professionale svolta: dati dei clienti pubblici e privati,
ove da questi ultimi espressamente autorizzati; dati delle opere realizzate,
anche con fotografia ove di pubblico dominio ovvero ove espressamente
autorizzati dal cliente;
- l'indicazione della certificazione di qualità dello studio;
- l'indicazione della affiliazione a network professionali;
- premi e onorificenze e quant'altro relativo alla persona e allo studio
limitatamente a ciò che attiene all'attività professionale esercitata.
4. L'informativa è resa secondo correttezza e verità. In particolare e a mero titolo
esemplificativo, il professionista è tenuto a:
- indicare, in caso di incarico congiunto, le prestazioni professionali
concretamente svolte;
- indicare i soli titoli professionali e accademici aventi valore legale;
- indicare i dati di soggetti terzi solo ove espressamente autorizzato;
- indicare le sole specializzazioni aventi valore legale;
- indicare il tipo di esperienza eventualmente maturata nelle aree di
competenza: ruolo, natura, periodo e durata delle prestazioni svolte;
- indicare il soggetto affidatario dell'incarico professionale e, all'uopo, il
regime di responsabilità della forma organizzativa con la quale svolge o ha
svolto l'attività professionale.
Art. 40
(Pubblicità informativa)
1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) della legge 4 agosto 2006, n. 248, la
pubblicità informativa può avere ad oggetto i titoli e le specializzazioni
professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché i criteri per la
determinazione del prezzo e i costi complessivi delle prestazioni.
2. La pubblicità informativa è svolta secondo criteri di trasparenza e veridicità del
messaggio. Spetta all’Ordine procedere al periodico monitoraggio delle
campagne pubblicitarie effettuate dagli iscritti al fine di accertare il rispetto dei
suddetti criteri;
3. In ogni caso, il professionista è tenuto ad adottare modelli e criteri simbolici
compatibili con il principio di professionalità specifica. A mero titolo
esemplificativo è opportuno che nella pubblicità risulti il nominativo del
professionista ovvero, in caso di società o associazione, il nominativo di almeno
uno dei soci a cui spetta la legale rappresentanza.
Art. 41
(Limiti)
1. E’ vietata la diffusione da parte del professionista che partecipa ad eventi
pubblici in ragione della competenza o attività svolta - come l'intervento a
trasmissioni televisive; la partecipazione, come relatore, a convegni; la
collaborazione a giornali - di indicazioni circa le prestazioni offerte, i nomativi
dei propri clienti e gli onorari praticati.
2. Il professionista che partecipa ad eventi pubblici in ragione della competenza o
attività svolta - come l'intervento a trasmissioni televisive; la partecipazione,
come relatore, a convegni; la collaborazione a giornali - è responsabile, ove
non dimostri di aver fatto quanto necessario per impedirlo o attenuarne le
conseguenze, della diffusione delle indicazioni di cui al comma precedente da
parte di soggetti terzi.
3. L'organizzazione di convegni e seminari da parte del professionista è
consentita alle condizioni di cui al presente articolo.
4. Il professionista può avvalersi d’uffici stampa e di pubbliche relazioni a
condizione che l'attività di promozione sia svolta nel rispetto del presente
articolo.
Titolo VI
POTESTA’ DISCIPLINARE
Art. 42
(Potestà disciplinare)
1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, spetta ai Consigli degli Ordini
provinciali la potestà di decidere le sanzioni adeguate e proporzionate alla
violazione delle norme deontologiche nel rispetto di quanto previsto all’articolo
successivo.
2. Le sanzioni, nei limiti definiti dal Titolo VII, devono essere adeguate alla gravità
dei fatti e devono tener conto della reiterazione della condotta nonché delle
specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a
determinare l’infrazione.
3. L’azione giudiziaria non sospende o impedisce l’instaurazione del procedimento
disciplinare ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle
disposizioni del presente Codice.
Art. 43
(Parità di trattamento, tutela dell’affidamento e unità dell’Ordinamento)
1. Al fine di attuare l’art. 3 della Costituzione e garantire la parità di trattamento, il
Consiglio Nazionale assicura, ai sensi dei commi successivi, l'unità
dell’ordinamento di categoria.
2. Il Consiglio Nazionale è tenuto a conformarsi alla propria giurisprudenza.
3. Ove ritenga l’esigenza di mutare indirizzo, il Consiglio Nazionale, salvo che
quest’ultimo indirizzo sia più favorevole all’incolpato, decide il caso in esame
conformemente ai precedenti e annuncia la regola deontologica che in futuro
disciplinerà la condotta.
4. Il Consiglio Nazionale è tenuto a riformare le decisioni dei Consigli degli Ordini
provinciali che, senza adeguate motivazioni, assumano un’interpretazione del
Codice deontologico non conforme alle sue precedenti decisioni.
Art. 44
(Certezza del diritto)
1. Il Consiglio nazionale procede a massimare le sue decisioni, che sono
pubblicate nel sito www.awn.it
2. La massima della decisione è redatta dal Consigliere che ha svolto le funzioni
di relatore.
3. La massima esprime la ratio decidendi della decisione e indica congiuntamente
fattispecie e regola deontologica applicata.
Art. 46
(Volontarietà della condotta)
1. La responsabilità disciplinare discende dalla violazione dei doveri.
2. La violazione deve essere volontaria, anche se omissiva.
3. Oggetto di valutazione è la condotta complessiva dell’incolpato.
4. Quando siano state contestate diverse infrazioni nell’ambito di uno stesso
procedimento, la sanzione deve essere unica.
Titolo VII
SANZIONI
Art. 47
(Sanzioni)
1. Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme sono: l’avvertimento, la
censura, la sospensione e la cancellazione ai sensi dell’art.45 del R.D.
23.10.1925, n.2537.
Sono fatte salve, comunque, le sanzioni disposte dalle leggi dello Stato.
2. Ogni infrazione relativa ad incompatibilità e concorrenza sleale, e ogni altra
infrazione in grado di arrecare danno materiale o morale a terzi, comporta la
sanzione della sospensione.
3. Le violazioni non previste al comma precedente comportano la sanzione
dell’avvertimento o della censura.
4. Nei casi di recidività relativi a infrazioni previste ai precedenti comma sono
comminabili sanzioni corrispondenti alla categoria di infrazione
immediatamente superiore, e comunque, nei limiti della sospensione di mesi
sei.
5. La sospensione per un periodo superiore ai sei mesi e la cancellazione saranno
disposte nei casi previsti dalle leggi e nei casi di recidività, o di perdita dei diritti
necessari per l’iscrizione all’albo.
Titolo VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 48
(Disposizione finale)
1. Le disposizioni di cui ai Titoli III, IV e V costituiscono espressione dei principi
generali contenuti nel presente Codice e non ne limitano l’ambito di
applicazione.
Art. 49
(Aggiornamento del Codice deontologico)
1. Entro il mese di marzo di ogni anno il Consiglio Nazionale delibera, sentiti gli
Ordini provinciali, l’aggiornamento formale del presente Codice sulla base degli
indirizzi consolidatisi ai sensi dell’art. 44, comma 3.
Art. 50
(Entrata in vigore)
1. Le presenti norme entrano in vigore dal 1 settembre 2009.
2. Le presenti norme sono pubblicate sul sito www.awn.it.
3. Le presenti norme si applicano anche alle condotte deontologicamente rilevanti
che sono state poste in essere prima della loro entrata in vigore se risultano più
favorevoli all’incolpato, salvo che la sanzione disciplinare sia stata irrogata con
decisione del Consiglio Nazionale passata in giudicato.