Quanto si può dedurre del costo dei corsi di formazione continua obbligatoria?

Il professionista che partecipa a corsi per la formazione continua obbligatoria, deduce le spese sostenute dal reddito di lavoro autonomo nel limite del 50%. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate in una circolare in cui ha trasferito su carta le risposte fornite ai quesiti dei professionisti partecipanti al Map.

L'Agenzia delle Entrate ha trasformato in una circolare (circ. 35/E) le risposte che i tecnici dell'Amministrazione hanno fornito ai professionisti durante il Modulo di aggiornamento professionale (Map), un appuntamento annuale di confronto, in diretta televisiva, tra le Entrate e i professionisti pronti ad esporre questioni che necessitano di chiarimenti.

Diverse le problematiche affrontate, tra queste la deducibilità delle spese sostenute per i corsi di formazione professionale continua obbligatoria. Con la Riforma delle professioni l'obbligo sarà esteso anche agli architetti e agli ingegneri, per cui è bene sapere che le spese sostenute, comprese quelle di viaggio e soggiorno, saranno deducibili nel limite del 50%, analogamente a quanto già avviene per tutti gli altri corsi di formazione o per i convegni.

Nella circolare, infatti, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che bisogna far riferimento all'articolo 54, comma 5 del TUIR, secondo cui «le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare».

«Si ritiene», si legge nella circolare,  «che detta disposizione, non operando alcuna distinzione circa la natura del corso, sia applicabile anche alle spese sostenute per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti in albi professionali».

 

01/10/2012

Fonte:http://www.cercageometra.it