Divisione spese in condominio per la detrazione del 50% sulle ristrutturazioni

Nei condomini in cui non si è tenuti a nominare un amministratore bisogna comunque richiedere un codice fiscale, e per quanto riguarda i pagamenti, eseguire, a nome del condominio stesso, tutti gli adempimenti previsti dalla legge. E' quanto afferma l'Agenzia delle Entrate rispondendo ad un quesito sulle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie. Il chiarimento è contenuto in una circolare (11/E 2014) che raccoglie le risposte che l'Agenzia ha fornito a domande in materia di IRPEF poste dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti.

La domanda avanzata all'Agenzia riguardava le modalità di pagamento dei lavori su parti comuni in assenza di condominio. Una domanda che contiene al suo interno un piccolo errore, perché, chiariscono dalle Entrate: «la nascita del condominio si determina automaticamente senza che sia necessaria deliberazione alcuna, nel momento in cui più soggetti costruiscano su un suolo comune, ovvero quando l'unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l'oggettiva condizione del frazionamento».

Il condominio, poi, come sostituto d'imposta deve effettuare la ritenuta d'acconto, e da ciò deriva che deve sempre dotarsi di codice fiscale, indipendentemente dalla presenza o meno dell'amministratore. Il condominio, dunque è sempre costituito, possono non esserci, invece, l'amministratore e il regolamento di condominio. Ciò accade quando l'edificio è composto da un numero non superiore a otto condómini.
Quanto alle modalità di pagamento previste per usufruire della detrazione, è necessario effettuare i bonifici indicando, oltre al codice fiscale del condominio, anche quello del condómino che effettua il pagamento.

«Il pagamento - si legge nella circolare - potrà essere tratto indifferentemente sul conto corrente bancario ovvero postale di uno dei condòmini, a tal fine delegato dagli altri, o su conto appositamente istituito, demandando all'accordo degli interessati la definizione delle modalità interne di regolazione del pagamento, fermo restando il principio che la detrazione può spettare soltanto in ragione delle spese effettivamente sostenute da ciascuno e il rispetto delle altre prescrizioni stabilite dal decreto interministeriale n. 41 del 1998 e dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011».
Per la ripartizione delle spese relative alla parti comuni alle unità immobiliari, i condomini dovranno concorrere in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi del codice civile (articoli 1123 e seguenti). Infine, conclude il chiarimento, i documenti giustificativi delle spese relative alle parti comuni dovranno essere intestati al condominio (circolare 57/E/1998).

03/06/2014
Fonte:
http://www.professionearchitetto.it

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