Professionisti e Pos: un obbligo non sanzionato
Mancano ormai pochi giorni alla data in cui il terminale Pos entrerà a far parte delle apparecchiature elettroniche comunemente utilizzate dagli studi professionali.
Questa volta, però, non si tratta di tecnologia volta a migliorare la qualità delle prestazioni erogate, bensì di un costoso strumento dalla dubbia utilità rispetto alle finalità per le quali è stato imposto.
L’obbligo per i professionisti di accettare pagamenti “anche” con modalità informatiche, in particolare carte di debito (bancomat), è stato introdotto dall’art. 15, comma 4, del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, con data di decorrenza fissata al 1° gennaio 2014.
Successivamente, con Decreto Legge 30 dicembre 2013 n.150, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2014 n. 15, “al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all’obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS)”, tale termine è stato posticipato al 30 giugno 2014, data ormai prossima.
Il D.M. Sviluppo Economico del 24 gennaio 2014, ha definito le modalità di accettazione delle carte di debito da parte dei professionisti quale strumento di pagamento delle prestazioni erogate, limitando l’obbligo ai pagamenti di importo superiore ai 30 euro ed ai professionisti che nell’anno precedente hanno dichiarato un fatturato superiore a 200.000 euro.
Con nuovo decreto (la data per la sua emanazione dovrebbe essere fissata al 28 giugno prossimo), potranno essere stabilite nuove soglie e nuovi limiti di fatturato rispetto a quelli indicati.
Numerose sono state le proteste avanzate da parte di tutte le categorie professionali, volte soprattutto ad evidenziare il carattere vessatorio della misura, che obbliga i soggetti interessati al sostenimento di costi spesso spropositati rispetto al numero di operazioni mediamente effettuate.
Non poche anche le critiche rispetto al principio alla base del provvedimento: ridurre l’uso del contante e di conseguenza l’evasione fiscale. Perché, se da un lato la tracciabilità dei pagamenti rappresenta un valido sistema per rendere visibile al fisco una più ampia base imponibile, è altresì nota l’esistenza di strumenti alternativi che consentono di raggiungere il medesimo scopo, con costi decisamente più contenuti, quali l’assegno o il bonifico bancario.
Inoltre, l’obbligo di dotare il proprio studio professionale di un terminale Pos appare ancor più oppressivo se si considera che la norma rimanda agli accordi tra le parti la scelta del tipo di pagamento. Da ciò si evince che, qualora il professionista stabilisca con i propri clienti sempre modalità di pagamento alternative, il canone periodico del congegno non troverebbe giustificazione alcuna.
Ma, a pochi giorni dalla tanto temuta scadenza, sembra materializzarsi uno spiraglio, la classica provvidenziale via d’uscita, il fatidico appiglio estremo a cui aggrappare le coscienze: il chiarimento fornito dal sottosegretario all'Economia Enrico Zanetti in risposta all'interrogazione dell'onorevole Marco Causi in Commissione Finanze alla Camera, che fuga ogni dubbio rispetto alla possibilità di applicare sanzioni a professionisti e imprese che non volessero adeguarsi alle disposizioni sin qui esaminate.
Si tratta, in pratica, della conferma di quanto sostenuto dal Consiglio nazionale forense e dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, ovvero che la norma in questione stabilisce semplicemente un onere e non un obbligo giuridico. Questo vuol dire che il professionista che non consente al cliente che dovesse farne richiesta di pagare con bancomat, non rischia alcunché. Il cliente sarà quindi obbligato ad utilizzare un sistema di pagamento diverso per saldare il proprio debito, che dovrà comunque essere estinto.
Appare evidente che questa precisazione del Mef non risolve certamente il problema, l’auspicio è che possa temporaneamente ammorbidire le tensioni che si sono inevitabilmente generate e consentire di approdare ad una soluzione che tenga conto dell’enorme diversità di condizioni in cui professionisti e imprese si trovano ad operare.
E’ necessario considerare che in questo periodo di profonda crisi economica non possono essere imposte ulteriori spese e che la migliore efficienza del sistema non debba essere raggiunta con il sacrificio di singole categorie.
Dott. Giovanni Petrachi – www.commercialistapoint.it
Data di pubblicazione
27/06/2014
N.B.:
Il contenuto del documento deve essere interpretato il relazione al periodo in cui è stato redatto.
Articolo pubblicato su www.humantrainer.com portale di psicologia per professionisti
Ricordiamo, infine, che CommercialistaPoint è un partner del nostro network con il quale è stato stipulato un accordo di convenzione in favore degli iscritti a ReteArchitetti.it.
Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo:
http://www.retearchitetti.it/convenzioni/fiscali-contabili/convenzioni-servizi-contabili-e-fiscali.html