Produzione energia da fonti rinnovabili: non è prevista la determinazione forfettaria del C.O.S.A.P.

La determinazione forfettaria del C.O.S.A.P. per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto ex art. 63, co. 2, lett. f), D. Lgs. 446/1997 non si applica all'attività di produzione e trasporto dell’energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili che sia svolta da una società privata, giacché la produzione di energia da fonti rinnovabili non costituisce servizio pubblico come l'erogazione della stessa alla generalità degli utenti.

Consiglio di Stato, Sezione V, decisione n.1786 del 27/03/2013

Relatore :

Paolo Lotti

Presidente :

Pier Giorgio Trovato

 

Oggetto:

demanio e patrimonio --> COSAP --> casistica --> impianti di pubblico servizio

Sintesi:

La determinazione forfettaria del C.O.S.A.P. per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto ex art. 63, co. 2, lett. f), D. Lgs. 446/1997 è subordinata alla presenza di due presupposti: sul piano oggettivo, l'occupante deve svolgere attività di erogazione dei pubblici servizi ovvero attività strumentali ai servizi medesimi; sul piano oggettivo, tale attività deve essere in atto, atteso che il canone deve essere commisurato al numero delle utenze (ciò anche con riferimento alle occupazioni del territorio provinciale).

Oggetto:

demanio e patrimonio --> COSAP --> casistica --> impianti di pubblico servizio

Sintesi:

La ratio dell'agevolazione prevista dall'art. 63, co. 2, lett. f), D. Lgs. 446/1997 si ricollega alla peculiarità dell’attività che viene svolta attraverso l’occupazione di aree pubbliche (erogazione di servizi pubblici o attività strumentale a questi ultimi) ed alla utilità che così è assicurata direttamente ai cittadini (utenti), solo in tal modo trovando ragionevole giustificazione il sacrificio imposto al potere impositivo dell’amministrazione locale (ed alle sue entrate finanziarie).

Estratto:

« 6.2. L’articolo 63 del citato D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinando il “Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”, dopo aver stabilito al comma 1, secondo periodo, che “I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell’articolo 52, prevedere che l’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinati a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione…”, ha indicato, al successivo comma 2, i criteri cui deve essere informato il regolamento, specificando, per quanto qui interessa, al punto f) la “previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi di un canone determinato forfettariamente come segue: 1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sotto indicate classi di comuni: I) fino a 20.000 abitanti, euro 0,77 per utenza; II) oltre 20.000 abutanti, euro 0,65 per utenza; 2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell’importo risultante dall’applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al precedente numero 1, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale; 3) in ogni caso l’ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a euro 516,46. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanente di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi….”. Dal tenore letterale della norma emerge che la determinazione forfettaria del canone dovuto per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto è subordinata alla ricorrenza di puntuali presupposti, di carattere soggettivo ed oggettivo: in particolare l’agevolazione presuppone, dal punto di vista soggettivo, che il soggetto occupante le aree pubbliche svolga attività di erogazione dei pubblici servizi ovvero attività strumentali ai servizi medesimi; dal punto di vista oggettivo, poi l’attività di erogazione ovvero quella strumentale deve essere in atto, atteso che il canone deve essere commisurato al numero delle utenze (ciò anche con riferimento alle occupazioni del territorio provinciale). Ad avviso della Sezione, la ratio dell’agevolazione in parola si ricollega alla peculiarità dell’attività che viene svolta attraverso l’occupazione di aree pubbliche (erogazione di servizi pubblici o attività strumentale a questi ultimi) ed alla utilità che così è assicurata direttamente ai cittadini (utenti), solo in tal modo trovando ragionevole giustificazione il sacrificio imposto al potere impositivo dell’amministrazione locale (ed alle sue entrate finanziarie). Il legislatore ha così effettuato, direttamente a livello normativo, una comparazione e una non irragionevole composizione degli interessi pubblici in gioco (quello dell’ente locale, comune o provinciale, di ricavare un’entrata dall’utilizzazione dei suoi beni pubblici e quello dei cittadini all’utilità derivante dall’erogazione di servizi pubblici), sottraendo la relativa valutazione all’ente impositore, considerandola una questione di interesse generale e non meramente localizzabile. »

 

Oggetto:

demanio e patrimonio --> COSAP --> casistica --> impianti di pubblico servizio

Sintesi:

La determinazione forfettaria del C.O.S.A.P. per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto ex art. 63, co. 2, lett. f), D. Lgs. 446/1997 va interpretata letteralmente, senza ulteriori possibilità di applicazioni analogiche o di interpretazioni estensive.

Oggetto:

demanio e patrimonio --> COSAP --> casistica --> impianti di pubblico servizio

Sintesi:

La determinazione forfettaria del C.O.S.A.P. per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto ex art. 63, co. 2, lett. f), D. Lgs. 446/1997 non si applica all'attività di produzione e trasporto dell’energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili che sia svolta da una società privata, giacché la produzione di energia da fonti rinnovabili non costituisce servizio pubblico come l'erogazione della stessa alla generalità degli utenti.

Estratto:

« 6.3. Ciò posto, le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici non sono condivisibili e le tesi prospettate dalla società ricorrente con il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non meritano accoglimento. 6.3.1. Invero, come si è avuto modo di accennare la misura agevolativa della determinazione forfettaria, ex lett. f), comma 2, dell’art. 63 del D. Lgs. n. n. 446 del 1997, secondo il suo stesso tenore letterale, può trovare applicazione solo per l’attività di erogazione dei servizi pubblici e per le attività strumentali a questi ultimi. In tale fattispecie non può pertanto rientrare ictu oculi l’attività svolta dalla società ricorrente, oggi appellata, che, com’è pacifico, non consiste affatto nella “erogazione” di un servizio pubblico (energia), bensì in quella, ontologicamente diversa, di “produzione e trasporto” dell’energia prodotta da fonti energetiche rinnovabilili, giacché solo la prima, cioè quella di erogazione di energia in favore direttamente dei cittadini, può essere effettivamente considerata un servizio pubblico, laddove la seconda (produzione di energia da fonti rinnovabile) non è rivolta, direttamente ed esclusivamente, ma solo eventualmente ai cittadini, quali utenti, trattandosi soltanto di un’attività presupposta alla successiva attività di erogazione del servizio di energia (che d’altra parte, com’è intuibile, non deve avere necessariamente come destinatari i cittadini). Né può ammettersi un’interpretazione estensiva della ricordata norma agevolativa: infatti, anche a voler prescindere dalla pur decisiva considerazione dell’inequivoco tenore letterale, già rilevato, e dalla sua delineata ratio (non ragionevolmente individuabile anche nella diversa ipotesi di produzione e trasporto di energia), dal punto di vista sistematico essa ha natura speciale, recando una deroga alle regole (criteri) generali di determinazione della tariffa dovuta, cosa che ne impone una lettura ed interpretazione rigorosamente conforme al suo tenore letterale, senza ulteriori possibilità di applicazioni analogiche o di interpretazioni estensive. »


20/08/2013

 

Fonte:

www.patrimoniopubblico.it

 


 

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